29.09.2026 Etichetta e trasparenza

Miele 2026:
l’origine si legge meglio.

Dal 14 giugno 2026 le miscele devono mostrare nel campo visivo principale i Paesi di raccolta e, con precise regole, le rispettive percentuali.

“Miele italiano”, “miscela” e sede dell’azienda non raccontano la stessa cosa. Le nuove regole, applicabili dal 14 giugno 2026, rendono più dettagliata l’indicazione dei Paesi nei mieli provenienti da più origini.

Tre vasetti di miele con colori differenti pronti per il confronto delle etichette
L’origine riguarda il luogo di raccolta del miele, non soltanto la sede di chi lo confeziona o lo commercializza.

Che cosa cambia dal 14 giugno 2026

La direttiva europea 2024/1438, recepita in Italia con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 207, modifica le regole sulla produzione e commercializzazione del miele. La novità più visibile riguarda le miscele ottenute da mieli raccolti in Paesi differenti.

Il decreto stabilisce che il Paese d’origine in cui il miele è stato raccolto deve figurare in etichetta. Quando i Paesi sono più di uno, devono essere indicati nel campo visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla quota di peso, insieme alla percentuale rappresentata da ciascuna origine.

La data da ricordare

Le nuove disposizioni europee si applicano dal 14 giugno 2026. Un prodotto confezionato secondo le regole transitorie applicabili può tuttavia avere una storia commerciale precedente: per leggere correttamente un vasetto bisogna considerare anche lotto e confezionamento.

Come leggere una miscela di mieli

La sequenza dei Paesi non è casuale: parte dalla quota più alta. Un’etichetta può quindi riportare, a titolo puramente illustrativo, più origini con percentuali decrescenti. La legge ammette per ogni singola quota una tolleranza del 5 per cento, calcolata sulla documentazione di tracciabilità dell’operatore.

Se i Paesi sono più di quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60 per cento della miscela, è consentito indicare la percentuale soltanto per queste quattro. Gli altri Paesi devono comunque essere elencati in ordine decrescente, anche senza percentuale.

Posizionecampo visivo principale
Ordinedal peso maggiore al minore
Quotapercentuale per ciascun Paese
Tolleranza5% sulla singola quota documentata

La regola per le confezioni sotto 30 grammi

Per le piccole confezioni con quantità netta inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi possono essere sostituiti dai codici di due lettere previsti dalla norma ISO 3166-1. È un’eccezione pensata per spazi molto ridotti, come alcune monoporzioni.

Il codice deve comunque permettere di ricostruire il Paese. Non trasforma una miscela in un prodotto di origine generica e non elimina gli altri obblighi informativi.

Quando si può parlare di miele italiano

L’origine del miele è il Paese in cui è stato raccolto. Se tutto il miele del vasetto è raccolto in Italia, l’indicazione dell’origine italiana descrive questa provenienza. La sede italiana del confezionatore, da sola, non dimostra invece che il miele sia stato raccolto in Italia.

Anche origine nazionale e origine territoriale non coincidono. Scrivere “italiano” individua il Paese; citare Puglia, Murgia o un comune aggiunge un’informazione geografica più precisa, che deve essere veritiera e coerente con la provenienza integrale dichiarata.

Per questo MieleReale considera utili, oltre all’etichetta obbligatoria, il nome dell’apicoltore, la zona degli apiari, l’annata e il periodo di raccolta. Sono elementi diversi, da leggere insieme senza trasformare il racconto in una certificazione che non esiste.

Origine floreale e origine geografica sono due domande diverse

“Acacia”, “castagno” o “agrumi” indicano un’origine floreale o vegetale, quando il prodotto proviene interamente o principalmente dalla pianta indicata e ne presenta le caratteristiche previste. “Italia” o il nome di un territorio indicano invece dove il miele è stato raccolto.

Un miele può dunque essere italiano e millefiori, oppure italiano e di castagno. Per scegliere consapevolmente bisogna separare tre livelli: Paese di raccolta, eventuale territorio dichiarato e profilo botanico.

Che cosa significa “miele per uso industriale”

Il decreto aggiorna anche la disciplina del miele destinato all’uso industriale, che deve riportare vicino alla denominazione la menzione “unicamente ad uso culinario”. È una categoria normativa specifica e non va confusa con il normale miele da tavola.

La norma ribadisce inoltre che il polline è una componente naturale specifica del miele e non un ingrediente. Sono dettagli meno evidenti al consumatore, ma importanti per descrivere correttamente il prodotto.

La checklist davanti allo scaffale

La nuova etichetta non sostituisce l’assaggio e non crea una classifica automatica tra Paesi. Offre però più dati per capire che cosa si sta acquistando e per confrontare due vasetti sulla base dell’origine reale.

Per approfondire, leggi anche la nostra guida al miele millefiori e alla variabilità dell’annata e l’articolo dedicato al miele di castagno.

Fonti consultate

Riferimenti normativi verificati il 29 settembre 2026. Il contenuto ha finalità divulgativa e non sostituisce la valutazione dell’etichetta nel singolo caso.